Il Cancelliere della Curia Diocesana ha la principale funzione di provvedere affinché gli atti della Curia siano redatti compiutamente, adeguatamente autenticati registrati e notificati e siano custoditi nell’archivio della stessa (cf CIC cann. 482/484).
Il Cancelliere ha funzioni notarili e archivistiche. A lui spettano anche alcune attività di controllo in fase istruttiva, e in specie:
a) sull’osservanza delle norme stabilite dal Direttorio Diocesano per l’amministrazione dei sacramenti;
b) sulle pratiche matrimoniali conformemente alle disposizioni del Decreto generale C.E.I. e di quelli diocesani;
c) sui registri delle messe e in particolare sui registri delle messe di legati pii;
d) sull’osservanza delle norme circa le binazioni e le trinazioni e sull’osservanza delle eventuali autorizzazioni concesse dal Vescovo per celebrazioni plurinitenzionali;
e) sulle licenze e i permessi circa lo svolgimento delle feste religiose con relativi programmi e questue.
Al Cancelliere compete la funzione di responsabile del trattamento dati, secondo quanto stabilito dal Decreto Generale della C.E.I . “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).
Al Cancelliere compete pure l’esame di problemi giuridici, potendosi avvalere anche della consulenza di esperti.
(dal Regolamento di Curia)
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Sac. Costanzo De Marco
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